Art. 96 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo IV - Decentramento Sezione I - Disposizioni Generali
Art. 96 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Ai consiglieri circoscrizionali si applicano le norme previste per i consiglieri comunali in tema di pubblicizzazione delle spese elettorali.