| 1. Ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ha diritto di espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Per Amministratori si intendono, ai soli fini del presente articolo, il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali nonché i componenti degli Organi di Decentramento. |