Art. 61 - Pubblicità degli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani
Statuto Comune di Parma
Titolo III - Decentramento e Partecipazione Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare Sezione III - Iniziative Popolari
Art. 61 - Pubblicità degli Atti Amministrativi
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del regolamento.