Art. 11 - Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi di Carattere Puntuale. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo II - Diritto di Accesso, Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 11 - Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi di Carattere Puntuale
1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati: a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento; b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento; c) ad essere sostituiti da un rappresentante. L'amministrazione puņ non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.