Art. 16 - I Consiglieri. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune Capo I - Il Consiglio
Art. 16 - I Consiglieri
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di: a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio; d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.