Art. 29 - Attribuzioni della Giunta. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune Capo II - La Giunta e il Sindaco
Art. 29 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attivitą di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attivitą degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attivitą amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento.