Art. 36 - Scioglimento del Consiglio di Quartiere. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo IV - Decentramento
Art. 36 - Scioglimento del Consiglio di Quartiere
1. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, del presente statuto o dei regolamenti o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, in particolare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri.
2. Lo scioglimento è dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di Quartiere, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, che non debbono aver luogo oltre il novantesimo giorno dalla data di scioglimento.
4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di Quartiere e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente di Quartiere sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.
5. Il regolamento stabilisce le procedure di scioglimento, per quanto non disposto dal presente articolo.