Art. 5 - Iniziativa Popolare. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo I - Partecipazione Popolare, Diritto di Informazione
Art. 5 - Iniziativa Popolare
1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno trecento persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità. Il regolamento determina le modalità, forme e temi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi.
2. I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di duemila firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre sessanta giorni dall'iscrizione entro 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria Generale.
4. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.