Art. 52 - Consiglio di Amministrazione e Presidente. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo VI - I Servizi Capo III - Azienda Speciale
Art. 52 - Consiglio di Amministrazione e Presidente
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le modalità di cui al precedente art. 49.
2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.
3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.