Art. 54 - Rapporti con il Comune. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo VI - I Servizi Capo III - Azienda Speciale
Art. 54 - Rapporti con il Comune
1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42 del medesimo decreto legislativo: a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali, che deve essere coerente con la programmazione generale del Comune; b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale; c) il conto consuntivo; d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale; e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi. Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a riferire alle commissioni competenti affinché questa possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.
3. I rapporti delle commissioni con gli organi dell'azienda, ivi compreso con l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.