Art. 57 - Direttore. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo VI - I Servizi Capo IV - L'Istituzione
Art. 57 - Direttore
1. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
2. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dall'amministrazione comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del Comune. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione.