Art. 59 Bis - Affidamento di Servizi in Appalto. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi
Statuto Comune di Bologna
Titolo VI - I Servizi Capo V - Altre Forme di Gestione dei Servizi
Art. 59 Bis - Affidamento di Servizi in Appalto
1. Il Comune, al fine di ottenere economie di gestione, può affidare in appalto lo svolgimento di specifici servizi a proprie società appositamente costituite o a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dai propri regolamenti.