Art. 40 - Effetti del Referendum. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi
Statuto Comune di Ferrara
Titolo III - Istituti di Partecipazione Capo I - Partecipazione
Art. 40 - Effetti del Referendum
1. Nel caso di referendum consultivo, il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi in merito entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto, per la parte abrogata, si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede con tempestività e comunque con i tempi amministrativi necessari, a disciplinare e sanare rapporti, situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.