Art. 49 - Consigli di Circoscrizione: Composizione e Modalità di Elezione. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi
Statuto Comune di Ferrara
Titolo V - Decentramento
Art. 49 - Consigli di Circoscrizione: Composizione e Modalità di Elezione
1. Ogni Consiglio circoscrizionale è composto da venti consiglieri/e, eletti nel territorio della rispettiva Circoscrizione a suffragio universale, con voto diretto espresso in unico turno elettorale e a scrutinio di lista. Ciascun elettore/elettrice può esprimere un voto di preferenza.
2. Alla lista o gruppo di liste collegate che riporti il maggior numero di voti validi viene assegnato il 60% dei seggi qualora in sede di riparto proporzionale non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi, il rimanente viene ripartito proporzionalmente tra le altre liste.
3. Qualora una lista o un gruppo di liste collegate ottenga un numero di voti superiore al 60% i seggi disponibili vengono assegnati in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista o gruppo di liste.