Art. 70 - Rapporti con gli Organi del Comune. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi
Statuto Comune di Ferrara
Titolo VI - Servizi Pubblici Locali
Art. 70 - Rapporti con gli Organi del Comune
1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi delle istituzioni.
2. La vigilanza sulle istituzioni č esercitata dalla Giunta comunale.
3. La Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituzione, sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con altri enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio comunale.
4. Le istituzioni per l'esercizio delle loro attivitā o per l'espletamento di attivitā strumentali o di supporto sono autorizzate a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attivitā delle istituzioni medesime.
5. Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico č riservato all'autonomia gestionale delle istituzioni che vi provvedono secondo le disposizioni del regolamento.