Art. 24 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo II - Gli Organi del Comune: il Consiglio Comunale
Art. 24 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali e circoscrizionali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
3. I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.