Art. 30 - Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa dei Consiglieri. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo II - Gli Organi del Comune: il Consiglio Comunale
Art. 30 - Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa dei Consiglieri
1. I Consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti, ai sensi della legge, a rendere pubbliche mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Presidenza del Consiglio Comunale: a. la propria situazione reddituale e patrimoniale; b. la propria situazione associativa, con l'indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.