Art. 32 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo III - Gli Organi del Comune: Giunta e Sindaco Capo I - La Giunta
Art. 32 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.