Art. 39 - Il Consiglio di Quartiere. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo IV - Il Decentramento
Art. 39 - Il Consiglio di Quartiere
1. Il Consiglio di quartiere è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale anche i Consigli di quartiere devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di quartiere.
1. bis. Partecipano all'elezione del Consiglio di quartiere e possono essere eletti, oltre ai cittadini italiani, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini stranieri maggiorenni provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti stabilmente nel Comune da almeno un (1) anno.
2. Ciascun Consiglio è composto da un numero di Consiglieri pari alla metà dei Consiglieri che la legge attribuisce al Consiglio comunale di Firenze.
3. La sede del Consiglio di quartiere è costituita dal centro civico, individuato dal Consiglio comunale sentito il parere del rispettivo Consiglio di quartiere.