Art. 42 - Scioglimento del Consiglio. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo IV - Il Decentramento
Art. 42 - Scioglimento del Consiglio
1. I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza del Sindaco: a. per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio; b. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero dalla vacanza della carica o dalla comunicazione al Consiglio delle dimissioni.
2. I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione conforme assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati: a. per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto; b. quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.
3. Qualora, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nella seduta successiva il Consiglio Comunale ripete la votazione deliberando a maggioranza assoluta.
4. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio di quartiere avvenga dopo che sia trascorso un periodo maggiore o uguale ai tre quinti del mandato elettorale non si procede al rinnovo di tale organo. Il Consiglio comunale può decidere, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di procedere all'elezione di un nuovo Consiglio di quartiere.