Art. 47 - Commissioni Permanenti e Collegio di Presidenza. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo IV - Il Decentramento
Art. 47 - Commissioni Permanenti e Collegio di Presidenza
1. Il Consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti con funzioni consultive ed istruttorie. Il Consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero comunque non superiore a sei. Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
2. Ciascuna Commissione è presieduta da un Consigliere eletto dal Consiglio.
3. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere con poteri definiti dal regolamento dei Consigli di quartiere. Il Collegio di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di quartiere e dai Presidenti di Commissione ed è equiparato a tutti gli effetti alle commissioni permanenti.