Art. 56 - Direttore Generale. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo V - Ordinamento degli Uffici, Dirigenza, Personale Capo I - Organizzazione degli Uffici
Art. 56 - Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Spetta al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali ad eccezione del Segretario generale.