Art. 67 - Ordinamento, Funzionamento e Contabilità delle Istituzioni. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo VI - Ordinamento dei Servizi Capo II - Le Modalità e L'assetto di Gestione
Art. 67 - Ordinamento, Funzionamento e Contabilità delle Istituzioni
1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i Consiglieri e gli Assessori comunali nonché i Consiglieri di quartiere.
3. Il presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.
4. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato nominato dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.
5. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.