Art. 87 - Obbligo di Risposta. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo VII - Procedimento Amministrativo Capo III - Il Difensore Civico
Art. 87 - Obbligo di Risposta
1. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore civico anche se non accolta impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento.
2. La richiesta del Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia; il responsabile del servizio o dell'ufficio competente che omette risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è sottoposto alle sanzioni ed alla responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.