| 1. La giunta č presieduta dal/dalla sindaco/a, il/la quale, sulla base del programma amministrativo, assicura l'unitā degli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del comune, promovendo e coordinando l'attivitā degli/delle assessori/e. 2. La giunta č composta dal sindaco/a e da un numero di assessori/e non superiore a dodici. 3. La giunta provvede, con propria deliberazione, a disciplinare il proprio funzionamento. |