| 1. Il comitato promotore, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria; ad esse sono attribuite le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali. 2. Ha diritto di essere sentito dal comitato dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità e dal/dalla sindaco/a nell'ipotesi prevista all'art. 63. |