| 1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento. 2. Il regolamento, nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, può disporre procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1. 3. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. |