Art. 34 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini
Statuto Comune di Arezzo
Titolo III - Ordinamento Istituzionale Capo I - Consiglio Comunale
Art. 34 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. I candidati alla carica di sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito ed un rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.