| 1. Con proprio provvedimento, il sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste da gli articoli 72 e 73 ad assessori, consiglieri comunali e presidenti dei consigli di circoscrizione, fatte salve le incompatibilità di cui agli articoli 42 e 60 comma 4, nonché le modalità di cui all'articolo 67, comma 4. 2. Lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 73 può essere delegato dal sindaco a dirigenti, funzionari ed impiegati. |