Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Siena (Provincia di Siena - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini senesi
Statuto Comune di Siena
Titolo II - Ordinamento Istituzionale Capo I - Il Consiglio
Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. I candidati alla carica di sindaco e i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono presentare con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito e un rendiconto delle spese sostenute entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.