| 1. La Giunta comunale é composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, fino a quello massimo previsto dalla legge vigente e comunque non inferiore a sei. Nel rispetto della legge 10 aprile 1991 n. 125 deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi. 2. Nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento la Giunta esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori, invitando il Sindaco, sussistendone le condizioni, a provvedere ad eventuali revoche e sostituzioni. |