| 1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilito in osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, riservati agli organi tecnici. 2. L'attività del Comune si informa ai criteri di partecipazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità nell'azione amministrativa, nonché di economicità, speditezza e semplificazione delle procedure. |