1. I referendum possono essere indetti su materia di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale; c) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi; d) materie relative alla legislazione urbanistica; e) Palio. |