Art. 12 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Arienzo (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini arienzani
Statuto Comune di Arienzo
Titolo II - Ordinamento Istituzionale Capo II - Il Consiglio
Art. 12 - Gruppi Consiliari
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Non è possibile per un consigliere appartenere a più di un gruppo politico durante il periodo di durata in carica; è però possibile passare ad altro gruppo. Un gruppo consiliare può essere costituito da un solo consigliere, purché sia espressione di un partito politico presente in Parlamento e non sia già rappresentato in Consiglio comunale; è, inoltre, possibile che un gruppo sia costituito da un solo componente allorché questi sia l'unico consigliere appartenente alla lista elettorale in cui è stato eletto o si tratti di gruppo già costituito alla data di adozione del presente statuto.
I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino costituiti da almeno due membri. È istituita, presso il Comune di Arienzo, la conferenza dei capigruppo, il cui funzionamento e le specifiche attribuzioni sono disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.