Art. 30 - Aziende Speciali ed Istituzioni. Statuto Comunale di Frignano (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini frignanesi
Statuto Comune di Frignano
Titolo II - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Art. 30 - Aziende Speciali ed Istituzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento del Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.