Art. 23 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze - Obbligo di Astensione. Statuto Comunale di Villa Literno (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini liternesi
Statuto Comune di Villa Literno
Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco) Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 23 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze - Obbligo di Astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.