Art. 60 - Avocazione. Statuto Comunale di Villa Literno (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini liternesi
Statuto Comune di Villa Literno
Titolo VII - Uffici e Personale - Segretario Comunale Capo II - Segretario Comunale - Vice Segretario
Art. 60 - Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.