Art. 62 - Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro. Statuto Comunale di Villa Literno (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini liternesi
Statuto Comune di Villa Literno
Titolo VII - Uffici e Personale - Segretario Comunale Capo II - Segretario Comunale - Vice Segretario
Art. 62 - Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro
1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.