Art. 27 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Brusciano (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini bruscianesi
Statuto Comune di Brusciano
Capo III - Ordinamento Strutturale
Art. 27 - Vicesindaco
1) Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio;