Art. 3 - Funzioni. Statuto Comunale di Brusciano (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini bruscianesi
Statuto Comune di Brusciano
Capo I - Elementi Costitutivi e Principi Fondamentali
Art. 3 - Funzioni
1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio del Comune di Brusciano che non siano riservate dalla legge ed altri soggetti dell'ordinamento.
2) Al Comune può essere, altresì, demandato mediante delega o subdelega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento.
3) Il soggetto che dispone la delega o subdelega provvede alle spese per l'esercizio delle funzioni devolute.
4) L'esercizio delle funzioni previste o devolute a titolo di delega o subdelega, per quanto non stabilito dalle norme dell'ordinamento generale, è disciplinato dal regolamento comunale.