| 1. I provvedimenti disciplinari riguardanti il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dalla qualifica, la destituzione. 2. La censura č applicata dal Sindaco; gli altri provvedimenti disciplinari sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata in seduta e con voto segreto su proposta della commissione di disciplina di cui all'Art. 51, 10 comma, della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche. |