| 1. Ciascun elettore del Comune puņ far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso di inerzia dell'Ente. 2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. |