Comuni Italiani Art. 21 - Elezione, Requisiti, Durata dell'Incarico, Decadenza. Statuto Comunale di Ischia (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini ischitani

Statuto Comune di Ischia

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 21 - Elezione, Requisiti, Durata dell'Incarico, Decadenza
1. E' istituito il Difensore Civico, autorità indipendente a tutela dell'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dal presente Statuto ai singoli, ai gruppi di iniziativa, alle associazioni e a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale come per legge, tra i cittadini che abbiano requisiti di competenza nel campo del diritto o della pubblica amministrazione e che siano ritenuti particolarmente indipendenti e terzi rispetto alle vicende politiche.

3. Sono eleggibili a Difensore Civico i cittadini di età non inferiore a 40 anni, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale e residenti da almeno tre anni nel Comune. Non sono eleggibili:
a) coloro che siano stati candidati nelle elezioni del Consiglio Comunale in carica;
b) coloro che non siano cessati da almeno 3 anni da uffici di rappresentanza politica in assemblee elettive dello Stato, delle Regioni, degli enti locali;
c) coloro che non siano cessati da almeno 3 anni da incarichi amministrativi, professionali e dirigenziali presso il Comune o la Provincia o presso istituzioni, aziende, enti, società controllate dal Comune o alle quali il Comune medesimo abbia affidato la gestione di pubblici servizi;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi di qualsiasi genere in organizzazioni politiche o sindacali, ovvero in organi di controllo e vigilanza amministrativa.

4. Il Difensore Civico eletto dura in carica per l'intero mandato sindacale e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Alla scadenza del mandato i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo Difensore Civico e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza.

5. Il Sindaco, tre mesi prima della scadenza, emana l'avviso per la presentazione delle candidature proposte dai cittadini e convoca per la elezione il Consiglio Comunale almeno 10 giorni prima della scadenza stessa.

6. Il Difensore Civico decade dal suo ufficio, prima della scadenza del suo incarico: quando accetti di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale quando sopravvenga una delle cause indicate nel comma 3, alle lettere b), c),
d), o quando sia revocato motivatamente dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Attribuzioni del Difensore Civico e Modalità di Esercizio dei Suoi Poteri
Art. 20 - Visione ed Acquisizione di Atti da Parte dei Consiglieri Comunali
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