| 1. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali con prevalente capitale pubblico locale. 2. Il Comune può partecipare anche con quote minoritarie a società di capitali con prevalente capitale privato, purchè nello statuto venga espressamente riconosciuto il diritto previsto dall'art. 2458 c.c. di nominare almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione ed uno del Collegio sindacale, con funzione di Presidente. |