| 1. Il Comune favorisce e promuove tutte le iniziative per la gestione associata dei servizi pubblici con gli altri comuni dell'isola. 2. Stipula con tali comuni apposite convenzioni, consorzi, e costituisce società di capitali nonchè promuove ogni possibile forma di collaborazione. 3. Il Comune, ove ritenga opportuno o necessario per il conseguimento di scopi di pubblica utilità, può costituire consorzi, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 267/2000 , secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.114 delD.lgs. citato, ovvero società di capitali con enti pubblici diversi dai Comuni e dalla provincia, nonchè con soggetti privati. 4. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio. 5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio ed uniformerà la sua azione agli indirizzi del Consiglio. |