Comuni Italiani Art. 64 - Consorzi, Convenzioni e Società per Azioni. Statuto Comunale di Ischia (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini ischitani

Statuto Comune di Ischia

Titolo V - Ordinamento dei Servizi Pubblici
Capo II - Istituzioni - Fondazioni e Consorzi
Art. 64 - Consorzi, Convenzioni e Società per Azioni
1. Il Comune favorisce e promuove tutte le iniziative per la gestione associata dei servizi pubblici con gli altri comuni dell'isola.

2. Stipula con tali comuni apposite convenzioni, consorzi, e costituisce società di capitali nonchè promuove ogni possibile forma di collaborazione.

3. Il Comune, ove ritenga opportuno o necessario per il conseguimento di scopi di pubblica utilità, può costituire consorzi, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 267/2000 , secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.114 delD.lgs. citato, ovvero società di capitali con enti pubblici diversi dai Comuni e dalla provincia, nonchè con soggetti privati.

4. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio ed uniformerà la sua azione agli indirizzi del Consiglio.

 
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Art. 63 - Istituzioni e Fondazioni
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