Titolo II - Partecipazione e Accesso agli Atti Capo I - Istanze, Petizioni e Proposte
| | Art. 9 - Istanze e Petizioni
| | 1. Qualora l'istanza o la petizione sia sottoscritta da cinquecento elettori residenti nel Comune o da cento elettori residenti in una singola Circoscrizione, il Sindaco o il Presidente della Circoscrizione la assegnano all'organo comunale o circoscrizionale competente, che č tenuto a pronunciarsi sulla legittimitā e sul merito entro il termine di sessanta giorni. |
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