Art. 28 - Decadenza dei Vice Presidenti. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi
Statuto Comune di Portici
Titolo II - Gli Organi Elettivi Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 28 - Decadenza dei Vice Presidenti
1. I Vice Presidenti decadono per: a) presentazione delle dimissioni, che sono irrevocabili ed hanno effetto immediato dalla loro formalizzazione al Segretario Generale; b) decadenza del Presidente; c) mozione di sfiducia, debitamente motivata, sottoscritta da 12 Consiglieri. La mozione di sfiducia viene messa in discussione in Consiglio comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione e si intende approvata se ottiene il voto di 16 dei Consiglieri assegnati.
2. La decadenza di uno dei Vice Presidenti determina la decadenza anche dell'altro, il quale resta peṛ in carica fino a nuova elezione.
3. La rielezione dei Vice Presidenti avviene, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, ma non oltre 20 giorni dalla decadenza.