Art. 39 - Composizione. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi
Statuto Comune di Portici
Titolo II - Gli Organi Elettivi Capo IV - La Giunta Comunale
Art. 39 - Composizione
1. La Giunta è organo sussidiario di collaborazione e supporto del Sindaco, e risulta composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da Assessori, in numero massimo di 10 (dieci), tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consigli comunale.
2. Possono essere nominati Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella 1ª seduta successiva all’elezione o all’evento modificativo.