Art. 54 - Servizi Comunali. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi
Statuto Comune di Portici
Titolo IV - I Servizi Pubblici Comunali Capo I - Competenze dei Comuni
Art. 54 - Servizi Comunali
1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attivitā rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunitā
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi da attivare, nel tempo, in relazione a necessitā che si presentano nella Comunitā e di stabilire le modalitā per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione č riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.