Art. 64 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi
Statuto Comune di Portici
Titolo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità Capo I - La Programmazione Finanziaria
Art. 64 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il Programma annuale e triennale delle opere pubbliche e degli investimenti che si intende realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento al bilancio da approvare.
2. Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione e l'indicazione delle modalità di appalto o affidamento a terzi.
3. Il Programma è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti al momento della votazione.